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Terremoto, come richiedere la sospensione delle rate del mutuo ipotecario

04/09/2016
Terremoto, come richiedere la sospensione delle rate del mutuo ipotecario

L'ABI si mette al fianco delle popolazioni colpite il 24 agosto scorso dal violento terremoto in Centro Italia. Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal drammatico terremoto, l'Associazione si è da subito impegnata per interventi a favore di coloro che si trovano improvvisamente in condizioni di difficoltà per aver subito il danneggiamento o l’inagibiltà anche parziale degli immobili e delle strutture dedicate al lavoro.

Al fine di offrire sollievo al grave disagio socioeconomico causato dal sisma, l’ABI, in coerenza con le previsioni contenute nello specifico protocollo di intesa sottoscritto con la Protezione Civile e le 13 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori) lo scorso 26 ottobre, volto ad assicurare ovunque nel Paese equità e tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, sta sensibilizzando i propri associati ad adottare ai residenti nei territori colpiti le previste sospensioni delle rate dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.

In cosa consiste questa sospensione temporanea delle rate dei finanziamenti ipotecari? Si tratta della possibilità di chiedere la sospensione della sola quota capitale fintanto che non vengono emanati i provvedimenti di agibilità o abitabilità degli immobili coinvolti, e comunque mai per una durata superiore a 12 mesi, salvo “eventuali condizioni migliorative accordate autonomamente al cliente”. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate.

Chi può richiedere la sospensione? Sia i privati sia le imprese, che abbiano residenza o sede legale/operativa in uno dei Comuni coinvolti, che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione d’insoluto.

Come si accede a questo beneficio? Serve una richiesta del titolare accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, da presentare alla propria banca o intermediario finanziario. Resta fermo il dovere delle banche di informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2016. Se la banca o l'intermediario finanziario omette di fornire tali informazioni nei termini e con le modalità previste, sono sospese fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro questa stessa data.

Lo stesso provvedimento era stato preso per il terremoto dell'Aquila nel 2009 e per quello in Emilia nel 2012.

A cura di: Cristina Fortarezzo D'Amicis

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