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Imu e Tasi, un vademecum per i ritardatari

09/07/2015
Imu e Tasi, un vademecum per i ritardatari

Come ogni anno, i cittadini sono alle prese con i tributi da corrispondere all’erario: il 16 giugno 2015 è stato il termine ultimo per il pagamento dell’acconto Imu e Tasi.

Per i ritardatari, il Fisco ha previsto l’istituto del ravvedimento operoso, uno strumento che permette ai contribuenti di mettersi in regola con i versamenti non ancora effettuati pagando una sanzione ridotta.

Previsto dal decreto legislativo 472 del 1997, il ravvedimento operoso deve essere esperito spontaneamente dal cittadino e consente di pagare una sanzione inferiore a quella realmente dovuta entro il termine massimo di un anno dalla scadenza originaria del tributo. Non è consentito avvalersene solo nel caso in cui siano già iniziate attività di accertamento da parte dell’erario per l'imposta non ancora versata.

Esistono diverse varianti di ravvedimento in base al ritardo con il quale il cittadino regolarizza il versamento dell’imposta e ognuna comporta ammende diverse.

Il ravvedimento operoso sprint prevede il pagamento di Imu e Tasi entro 14 giorni dalla scadenza di riscossione del tributo. I contribuenti che sono ricorsi alla formula sprint hanno versato gli interessi maturati dal giorno della scadenza a quella in cui è stato effettuato il pagamento: il tasso è dello 0,5% annuo, anche se ogni Comune può decidere di modificarlo con un regolamento ad hoc. Agli interessi va aggiunta una sanzione pari allo 0,2% giornaliero dell'imposta.

Se il pagamento avviene tra il 15° e il 30° giorno, verrà applicato il ravvedimento operoso breve: in questo secondo caso il cittadino dovrà versare una sanzione pari al 3% dell'imposta non pagata.

Per rimediare al mancato esborso il contribuente può avvalersi anche del ravvedimento operoso medio e lungo: il primo regola il pagamento dell'imposta che avviene fra il 30° e il 90° giorno dalla scadenza del termine ultimo e comporta una sanzione maggiorata del 3,33% della tassa non versata, l’altro avviene dopo i 90 giorni ed entro l'anno dalla scadenza del pagamento. Nel caso della prima rata di Tasi e Imu il limite del ravvedimento lungo è il 16 giugno 2016 e la sanzione da applicare sarà del 3,75% di quanto inizialmente dovuto.

Se il ritardo supera i 365 giorni, il contribuente non potrà più mettersi in regola avvalendosi del ravvedimento, ma sarà probabile l’emanazione di una cartella esattoriale con una sanzione del 30% sull'importo iniziale.

La tassa, comprensiva di interessi e sanzione, può essere liquidata tramite il modello F24 specificando il codice del tributo che varierà a seconda della destinazione d’uso del bene e del tipo di imposta.

Per l’Imu si dovrà inserire il codice 3912 per abitazione principale e pertinenze, 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati: per gli immobili a uso produttivo relativamente alla quota destinata allo Stato e al Comune si indicheranno rispettivamente i codici 3925 e 3930.

La Tasi deve rispettare la seguente numerazione: 3958 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 3959 per i fabbricati rurali a uso strumentale, 3960 per le aree fabbricabili e 3961 per tutti gli altri tipi di fabbricati.

A cura di: Paola Campanelli

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