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Mutuo: come detrarre gli interessi

Pubblicato il 07/05/2015

Aggiornato il 18/05/2015

Mutuo: come detrarre gli interessi

Anche per il 2015 sarà possibile effettuare tramite dichiarazione dei redditi la detrazione degli interessi passivi sui mutui.

Questa consente di poter dedurre ai fini del calcolo IRPEF il 19% delle spese pagate e spetta sia che si utilizzi per la dichiarazione dei redditi il modello 730, sia per coloro che devono presentare il modello Unico.

Il contribuente può usufruire dell’agevolazione se il contratto di mutuo si riferisce all’acquisto di un’abitazione principale o di una casa in cui il mutuatario dimora abitualmente con i suoi familiari: la detrazione è valida anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare come nel caso del coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

La quota massima di interessi passivi su cui calcolare la detrazione è di 4000 euro. Per calcolarla, si deve moltiplicare il costo di acquisizione dell’immobile per gli interessi pagati e dividere il prodotto per il capitale erogato a titolo di mutuo: al risultato, si applicherà la percentuale prevista dalla legge (19%).

La detrazione spetta anche nel caso in cui il mutuo riguardi l’acquisizione di un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare, non compete invece se il finanziamento sia stato stipulato per comprare la sola pertinenza. Dunque, il garage o la cantina dovranno essere subordinati all’acquisto della casa.

L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto. Non si terrà conto dell’intervallo di tempo nel caso in cui il primo mutuo venga estinto per stipulare un nuovo contratto, anche con una banca diversa; per i finanziamenti contratti nel corso del 1993 va rispettata la scadenza dell’8 giugno 1994.

Coloro che effettuano lavori di ristrutturazione o di costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale possono godere della detrazione degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori su mutui ipotecari se si rispettano due condizioni:

- il finanziamento deve essere stipulato 6 mesi prima della data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi seguenti;

- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla fine dei lavori di costruzione, pena la perdita del diritto alla detrazione.

Quando l’acquisto riguarda un appartamento locato da adibire a prima casa, la detrazione spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta. Condizione essenziale è che entro i successivi tre mesi dalla data di acquisto, il locatore notifichi l’intimazione di sfratto all’inquilino per finita locazione ed entro un anno l’immobile venga rilasciato e destinato a prima casa.

A cura di: Paola Campanelli

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