- Altri marchi del Gruppo:
- Trovaprezzi
- Prestitionline.it
- Segugio.it
Vizi
I vizi sono dei difetti a carico di un bene che il venditore deve garantire nella compravendita; se presenti il compratore può ottenere una diminuzione del prezzo o la rescissione del contratto.
Il vizio della cosa è un difetto materiale dell’oggetto di un contratto di compravendita. La fonte normativa è rappresentata dall’ Art. 1490 del Codice civile dove si stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che potrebbero originare una:
- inidoneità all’uso per il quale è stata destinata;
- sostanziale riduzione del valore inizialmente pattuito.
Nell’acquisto immobile può accadere che vengano riscontrati dei difetti sulla casa che non erano conosciuti al venditore ed emergono nel tempo, i cosiddetti vizi occulti, come scarichi difettosi, infiltrazioni, impianti malfunzionanti, motivo per cui nel rogito si inserisce sempre una clausola con la quale il venditore consegna l’immobile esente da vizi, mentre il costruttore presta una garanzia decennale sugli immobili di nuova realizzazione e sugli interventi di ristrutturazione o di restauro su un edificio preesistente.
Se il vizio viene riscontrato sarà cura dell’acquirente, secondo l’art. 1493 del Codice civile, procedere contro il venditore richiedendo la:
- risoluzione del contratto;
- riduzione del prezzo.
Nel primo caso – risoluzione del contratto e azione redibitoria - l’acquirente restituisce il bene ma ha diritto al rimborso del prezzo pagato, con il quale sarà anche in grado di estinguere anticipatamente l’eventuale mutuo ipotecario acceso per l’acquisto.
Nel secondo caso – riduzione del prezzo e azione estimatoria – l’acquirente trattiene il bene, ma ottiene una restituzione di una parte di quanto ha versato, oppure verserà una cifra inferiore a quanto pattuito.
Ultimo aggiornamento dicembre 2023
Come valuti questa pagina?
Grazie del tuo voto!