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Diritto d'uso

Il diritto d’uso e il corrispondente diritto di abitazione è la possibilità per il titolare, o usuario, di utilizzare un bene e goderne dei frutti esclusivamente per il proprio bisogno e della sua famiglia.

famiglia felice balla nella nuova casa
Il diritto d'uso e abitazione

I diritti reali sono gli strumenti che garantiscono la possibilità di godere di un bene, secondo una gradazione nella disponibilità del diritto che genera diverse tipologie:

  • diritto reale pieno, corrisponde alla proprietà integrale del bene come nell’acquisto casa per compravendita, successione, testamento o all’asta;
  • diritto reale di godimento, che consente all’usuario il diritto all’uso e al godimento dei frutti, come per l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, senza averne la proprietà;
  • diritto reale di garanzia, dove il proprietario pieno del bene decide di limitare il suo diritto vincolandolo a garanzia di un credito, come nel pegno o nel mutuo ipotecario.

Il diritto d’uso è un diritto reale di godimento, regolato all’art. 1021 Codice civile che stabilisce in capo al titolare del diritto d’uso la possibilità di servirsi del fondo e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti nel limite dei suoi bisogni e della sua famiglia.

Nello stesso capo il Codice civile disciplina con la stessa modalità anche il diritto di abitazione art. 1022, tant’è che spesso sono citati insieme perché sono identici nella struttura del beneficio che gode il titolare e la sua famiglia, cambiando solo il bene sul quale viene esercitato, che è una casa. Si costituisce il diritto d’uso mediante un contratto tra le parti, con un testamento, per usucapione, con sentenza o per legge.

La differenza con il diritto di usufrutto riguarda la diversità del contenuto:

  • usufrutto, il titolare ha il pieno godimento del bene incluse la sua capacità di produrre reddito o utilità;
  • uso e abitazione, il titolare ha un limitato godimento del bene solo per i bisogni suoi e quelli della famiglia.

Sul diritto d’uso vige il divieto di cessione o concessione in affitto e pesa invece l’obbligo dell’usuario a provvedere alle spese di coltura del fondo, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi.

Ultimo aggiornamento settembre 2023

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