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Registri immobiliari

I registi immobiliari sono il sistema attraverso il quale è possibile rendere conoscibili gli atti con i quali si trasferisce, costituisce, modifica o estingue la proprietà e i diritti reali sui beni immobili.

modellino di casa su muretto e con cartello rosso for sale
registri immobiliari

La Costituzione tutela e garantisce nell’art. 42 la proprietà privata, stabilendo i modi di acquisto, godimento e i limiti per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. Questo disposto è il fondamento della pubblicità immobiliare la cui funzione è quella di garantire la sicurezza, in relazione alla possibilità di:

  • disporre del bene;
  • concederlo in garanzia;
  • venderlo, commerciarlo e farlo circolare.

I registri Immobiliari sono un servizio curato dallAgenzia delle Entrate, in cui sono confluiti i servizi delle ex Conservatorie dei registri immobiliari e che consentono di registrare le seguenti formalità:

  • trascrizione, con la quale si rendono pubblici gli atti di trasferimento della proprietà di un bene immobile, la costituzione, modifica o trasferimento di un diritto reale e gli atti, provvedimenti o domande giudiziali;
  • iscrizione, con la quale si costituisce la garanzia ipotecaria;
  • annotazione, con la quale si rendono pubbliche le vicende successive che modificano o estinguono le formalità già presenti su un bene.

Una volta eseguita la trascrizione a favore di un determinato soggetto, a questi non potrà essere opposta alcuna trascrizione anche se l’acquisto stesso risale a una data anteriore, perché il sistema della trascrizione fa prevalere chi per primo ha curato la trascrizione del proprio acquisto. Questo meccanismo viene utilizzato dalle banche nel mutuo ipotecario quando l’erogazione del credito viene disposta al consolidamento ipotecario, ossia dopo che l’iscrizione ipotecaria viene a essere materialmente presente e visibile nei registri in primo grado.

Il diritto sul bene viene riconosciuto al primo trascrivente, mentre il secondo può solo esercitare l'azione per ottenere il risarcimento del danno dal venditore fittizio. L’importanza delle conseguenze che derivano dalla mancata o tardiva trascrizione di un atto comporta a carico del notaio, o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto, l'obbligo di curare la trascrizione nel più breve tempo possibile, secondo l’art 2671 del Codice civile, essendo tenuti al risarcimento dei danni in caso di ritardo.

Ultimo aggiornamento dicembre 2023

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