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Promessa di Vendita

È l’accordo con cui acquirente e venditore si impegnano nella compravendita di un dato immobile, a un certo prezzo, entro una data stabilita; spesso chiamato compromesso o contratto preliminare.

stratta di mano che suggella un accordo
La promessa di vendita

La promessa di vendita è un accordo con il quale la parte proprietaria dell’immobile, che ha interesse alla vendita, stabilisce i termini e le condizioni della compravendita con la parte che ha interesse ad acquistare il bene. Si definisce promessa o contratto preliminare, perché l’effettivo passaggio di proprietà dell’immobile avverrà con un successivo atto pubblico redatto e trascritto a cura del notaio.

Bisogna prestare attenzione a non confondere il contratto preliminare o compromesso con la proposta di acquisto perché l’effetto vincolante è diverso; in sintesi avremo:

  • proposta d’acquisto: l’impegno viene assunto solo dal proponente che avanza al venditore un’offerta con una somma a garanzia, per concludere l’acquisto immobile; nel momento in cui viene accettata l’offerta e incassato l’acconto si aggiunge l’impegno del venditore;
  • contratto preliminare o compromesso: è il contratto con il quale entrambe le parti si impegnano alla conclusione di una compravendita stabilendone le condizioni e i termini per arrivare al trasferimento finale dell’immobile.

Il contratto preliminare è un vero e proprio contratto che obbliga le parti a concludere una futura compravendita, pertanto, deve contenere, oltre all’eventuale ricorso al mutuo, tutti gli elementi essenziali della vendita:

  • le anagrafiche complete di acquirente e venditore;
  • la descrizione del bene;
  • gli identificativi catastali dell’immobile con gli estremi del titolo di provenienza;
  • il prezzo concordato dalle parti con l’indicazione di eventuali anticipi e modalità particolari di pagamento, come una richiesta mutuo prima casa in corso.

Per essere efficace dev’essere redatto nella stessa forma del contratto definitivo, come stabilito dall'art. 1351 del Codice civile, altrimenti è considerato nullo. Dato l’effetto obbligatorio tra le parti che il contratto preliminare riveste per la compravendita è consigliabile, per una maggiore tutela dei contraenti da possibili frodi da parte del venditore, registrare almeno il contratto presso l’Agenzia delle Entrate, oppure, per una sicurezza maggiore, richiedere con l’assistenza di un notaio la trascrizione in Conservatoria. Nel Codice civile, inoltre, si tutela la parte acquirente con la possibilità prevista dall’art. 2932 di richiedere al giudice l’esecuzione forzata in forma specifica, obbligando pertanto il venditore a dare corso al compromesso.

Ultimo aggiornamento luglio 2023

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