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Penale estinzione anticipata

È una forma di risarcimento che la banca applica quando il mutuatario interrompe il finanziamento prima della scadenza concordata, estinguendo il debito residuo in essere.

cartello chiuso in un locale pubblico
Penale estinzione anticipata

La materia della penale di estinzione anticipata è stata disciplinata nel 2007, dal secondo pacchetto liberalizzazioni Bersani, che ha reso operativo un blocco di disposizioni volte a disciplinare il mercato per tutelare il consumatore. Nell’ambito dei mutui il decreto Bersani bis ha introdotto due importanti novità:

  • la surroga senza costi per il consumatore;
  • l’abolizione delle penali di estinzione anticipata.

Nel dettaglio, al diritto all’estinzione anticipata presente nell’art. 125 – sexies del TUB (Testo Unico Bancario), grazie alla quale il consumatore può interrompere un finanziamento prima della scadenza senza dover sostenere i costi previsti nel calcolo del piano di ammortamento, è stata aggiunta l’eliminazione delle penali di estinzione anticipata, che si può applicare nei mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007 per:

  • acquisto o ristrutturazione casa, anche se non si tratta di prima casa;
  • fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali o professionali da parte di persone fisiche.

Per l’ipotesi di un mutuo stipulato ante febbraio del 2007 si è introdotta la possibilità di riduzione della penale di estinzione anticipata, quantificando la misura sulla base di un accordo tra l’ABI e le associazioni dei consumatori raggiunto nel maggio del 2007 e grazie al quale è possibile chiedere:

  • una riduzione fino al 0,50% del capitale da rimborsare, in caso di mutuo a tasso fisso o variabile acceso prima del 2001;
  • una riduzione fino al massimo dell'1,90% se l'estinzione avviene nella prima metà del contratto e dell'1,50% se l'estinzione avviene nella seconda metà, per mutui a tasso fisso stipulati a partire dal 2001 e fino al 2 febbraio 2007;
  • una riduzione fino al 0,50% nei mutui a tasso misto se il cambiamento del tasso avviene al massimo ogni due anni, mentre per gli altri contratti valgono le penali massime previste in base al tasso fisso o variabile.

Comunque, la penale non può superare lo 0,20% nel terz'ultimo anno di durata del mutuo, e si riduce a zero negli ultimi due anni del mutuo, sia esso a tasso fisso o variabile. 

Ultimo aggiornamento agosto 2023

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