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Pegno

Il pegno è una tipologia di finanziamento rateale garantito da un diritto reale, concesso dal debitore su un bene mobile di sua proprietà, che viene consegnato al creditore perdendone il possesso.

due figurini che si stringono le mani
Il pegno

Il pegno è una tipologia di finanziamento consistente nel richiedere un credito che, nel momento dell’erogazione, comporta la consegna al creditore di un bene mobile per garantire l’obbligazione in caso di inadempimento nei pagamenti. È’ un contratto tipico in quanto la sua disciplina è prevista nell’art. 2784 Codice civile che prevede il pegno su beni mobili, universalità di beni mobili, crediti e altri diritti che hanno per oggetto beni mobili.

Il pegno è un contratto reale in quanto dotato di una garanzia che ha per oggetto un bene e, come tale, si distingue dalle garanzie personali che si basano sulla capacità di generare reddito, come per la fidejussione. La particolarità del pegno rispetto agli altri contratti reali, ad esempio il mutuo casa, è la perdita di possesso del bene, che avviene al momento della consegna al creditore, passaggio che non accade nel caso di garanzia ipotecaria, in quanto la sua costituzione non interviene sul possesso del bene che resta in carico al mutuatario, ma avviene nel momento dell’iscrizione ipotecaria sui pubblici registri.

La norma applica il principio in base al quale la distinzione tra tipologie di beni determina il tipo di garanzia ottenibile, per cui la conseguenza pratica sarà:

  • beni mobili, si possono concedere in garanzia con il pegno nel momento in cui sono consegnati al creditore, perdendone il possesso;
  • beni immobili, si possono concedere in garanzia con l’ipoteca nel momento in cui sono registrati in conservatoria, senza perderne il possesso.

Possono essere consegnati in pegno beni mobili appartenenti al sottoscrittore dell’obbligazione, ma anche di proprietà di terze persone, che mettono a disposizione il bene in loro possesso per garantire il prestito altrui. Sono esclusi dal pegno i beni mobili iscritti nei pubblici registri, indicati nell’art. 815 del Codice civile, come i cosiddetti mezzi di locomozione, auto, aerei, imbarcazioni e navi.

Ultimo aggiornamento dicembre 2023

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