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Regime Patrimoniale dei Coniugi

Il Codice civile disciplina il regime patrimoniale dei coniugi, che riguarda la scelta della nuova famiglia relativamente alla gestione dei beni in uso e agli acquisti compiuti durante il matrimonio.

coppia mano nella mano in spiaggia
Il regime patrimoniale dei coniugi

Il matrimonio è un fenomeno tutelato dalla Costituzione che, all’art. 29 lo riconosce come fondamento della famiglia. Questo comporta che alcuni aspetti della vita coniugale siamo disciplinati per legge con specifiche previsioni del Codice civile che in sostanza prevede due momenti specifici:

  • costituzione dello stato coniugale, attraverso il matrimonio due persone assumono lo status di coniugi: con gli stessi diritti e i medesimi doveri;
  • comunione di vita materiale e spirituale: si realizza un progetto di vita concordando l’indirizzo della famiglia, condividendo le scelte e il regime patrimoniale.

L’aspetto economico è regolato di conseguenza dato che i coniugi sono tenuti, ciascuno in base al proprio patrimonio e alla propria capacità lavorativa professionale o casalinga, nel contribuire ai bisogni della famiglia - art. 143 Codice civile-.

Particolare attenzione viene riservata al patrimonio dei coniugi nel matrimonio; infatti, possono scegliere tra il regime di:

  • separazione dei beni, dove ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio. Così la compravendita di un’abitazione, con ricorso al mutuo vedrà intervenire in atto il solo coniuge che acquista il bene;
  • comunione dei beni, dove i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente in un unico patrimonio comune al 50%, indipendentemente dall’apporto materiale di ognuno.

Così nella comunione dei beni l’acquisto di un’abitazione da parte di uno dei due coniugi comporterà automaticamente l’acquisto anche per l’altro al 50%, mentre per accendere il mutuo dovrà necessariamente intervenire anche l’altro coniuge, come terzo datore d’ipoteca a garanzia del credito.

In mancanza di diverse pattuizioni, il regime patrimoniale dei coniugi è costituito dalla comunione dei beni, - art. 159 Codice civile-, anche se è possibile modificarla in seguito con atto notarile di modifica della convenzione patrimoniale che verrà trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile del comune per l’annotazione a margine nel registro degli atti di matrimonio.

Ultimo aggiornamento dicembre 2023

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