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Nota di trascrizione

È la domanda al Conservatore con la quale si chiede la trascrizione di un atto relativo a un immobile. Contiene in sintesi l’indicazione delle parti, del bene, l’essenza e la natura del diritto.

apposizione di un timbro su un documento
Nota di trascrizione

La nota di trascrizione è disciplinata dall’art. 2659 del Codice civile che prevede la presentazione di un documento alla Conservatoria dei Registri immobiliari affinché si possa trascrivere un atto tra vivi, come ad esempio una compravendita e annesso atto di mutuo ipotecario. Grazie alla trascrizione chiunque può prendere visione dell'atto, specie quando si sta procedendo a un acquisto casa o all’istruttoria di una surroga, per avere una conoscenza certa dello stato dell’immobile. La funzione della trascrizione è quella di rendere l’atto e il suo contenuto conoscibile ai terzi, viene infatti definita come una forma di pubblicità con cui si conseguono i seguenti effetti:

  • assicura la conoscibilità delle vicende relative ai beni immobili registrati;
  • consente l’opposizione a terzi che vantano diritti sul bene oggetto della trascrizione – efficacia dichiarativa -;
  • rende l’atto preferito a trascrizioni successive sullo stesso bene, se effettuata tempestivamente.

La nota di trascrizione dev’essere presentata, assieme all’atto originale o alla sentenza emessa dal giudice in duplice copia, alla Conservatoria territorialmente competente e deve contenere in forma sintetica le seguenti informazioni:

  • gli estremi dell’anagrafica delle parti che intervengono in atto o, se vi sono società, associazioni o condomini, la ragione sociale e gli estremi del rappresentante che interviene in atto;
  • il titolo, atto pubblico, scrittura privata o sentenza, che si intende trascrivere come indicato nell’art. 2658 Codice Civile e la data dello stesso;
  • il nome e cognome del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza;
  • la natura e la situazione dei beni, specie nel caso di concessione di ipoteca.

Se l’acquisto, la rinuncia o la modifica del diritto riguardante il bene oggetto dell’atto sono sottoposti a termine o a condizione queste devono essere menzionate nella nota di trascrizione.

Ultimo aggiornamento agosto 2023

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