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Forma ad Substantiam
La forma ad substantiam è una locuzione latina usata in campo giuridico quando si vuole affermare che una determinata forma è necessaria per dare efficacia e validità a un contratto.
La forma ab sustantiam viene impiegata quando la legge prevede una precisa forma, senza la quale non si concretizzano le volontà dei contraenti; assolve due funzioni essenziali grazie alle quali è possibile ottenere:
- l’efficacia di un accordo tra le parti che intervengono per regolare un atto;
- la validità nei confronti di terze persone.
Perché un contratto sia perfezionato e produca i suoi effetti regolarmente deve essere stipulato in un certo modo, seguendo delle regole formali senza le quali è sostanzialmente nullo, così come previsto dall’art. 1350 Codice Civile – Atti che devono farsi per iscritto.
Ad esempio nell'acquisto di un immobile, uno dei contratti più complessi e importanti per i consumatori, vige la regola della forma ad substantiam del rogito a pena di nullità, così come per la frequente e collegata presenza del contratto di mutuo ipotecario. In questi due casi la norma stabilisce che il contratto per essere efficace e assumere valore, deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto.
Per il nostro ordinamento giuridico la forma scritta negli atti può avere due forme:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata.
L'atto pubblico è un atto redatto a cura di un notaio che ne certifica il contenuto in termini di veridicità e sostanza in modo da fargli assumere un carattere di piena prova con il quale è possibile concretizzare il passaggio di proprietà e iscriverlo nei Registri immobiliari. La trascrizione nei Registri Immobiliari è indispensabile per diversi motivi: per prima cosa perché rende possibile avere uno storico dei passaggi di proprietà di un immobile, e in secondo luogo perché consente di proteggersi dalle frodi immobiliari. Un tipico atto pubblico è una compravendita immobiliare, o l’atto di surroga mutuo.
La scrittura privata è invece un contratto che viene redatto dalle parti, per cui il contenuto della scrittura non è certificato per veridicità e sostanza come nell’atto pubblico; il requisito caratteristico ed essenziale per la validità dell’atto è rappresentato dalle firme autenticate sulla scrittura privata. In sintesi, i contenuti della scrittura privata non fanno prova, essendo verificata solo la provenienza attraverso la certificazione dell’autenticità delle firme apposte davanti a un pubblico ufficiale incaricato, come un notaio. Un esempio di scrittura privata è il compromesso di vendita.
Ultimo aggiornamento luglio 2023
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