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Garanzia per evizione

È una forma di garanzia che il venditore deve fornire all’acquirente nel caso in cui, per legittime pretese avanzate da terzi, non possa più avere la disponibilità piena e libera del bene acquistato.

contratto con casetta su scrivania
La garanzia per evizione

La garanzia per evizione è una forma di tutela dell’acquirente per proteggerlo nel caso in cui un bene acquistato possa essere legittimamente reclamato da un terzo, basti pensare alle conseguenze della perdita di una compravendita con mutuo prima casa. Quando si acquista un bene, il venditore è obbligato nel garantire il compratore da:

  • vizi occulti, il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne limitano l’uso, o che ne diminuiscono il valore - art. 1490 Codice civile - ossia difetti non riscontrabili da un normale acquirente;
  • evizione, cioè la perdita del bene per la rivendicazione del diritto di godimento o proprietà da parte di un terzo.

Nel caso in cui l’acquirente riscontri il difetto il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato anche se la cosa si è deprezzata o deteriorata, così come previsto nell’art. 1493 Codice civile.

Per quanto riguarda invece la garanzia per evizione, ossia quella prevista per la perdita della proprietà, ci troviamo di fronte a diverse forme:

  • garanzia limitativa, prevista dall’art 1489 Codice civile si verifica quando, successivamente all’acquisto e senza che l’acquirente ne avesse conoscenza, si riscontra sul bene venduto un diritto reale o personale in capo a un terzo che ne diminuisce il libero godimento. In questi casi il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la diminuzione del prezzo pagato. È il caso di una servitù di passaggio non dichiarata in atto e successivamente rivendicata dagli aventi diritto;
  • garanzia parziale, si verifica quando l’acquirente perde una porzione della sua proprietà in seguito a un accertamento giudiziale che la attribuisce al terzo rivendicante. Avviene quando un solo erede vende l’immobile di famiglia senza il consenso degli altri che, citandolo in giudizio, ottengono il riconoscimento del loro diritto rientrandovi in possesso con la sentenza del giudice. È possibile richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto;
  • garanzia totale si verifica quando l’acquirente del bene si vede privato completamente della proprietà perché il venditore non aveva il titolo per venderla. Secondo l’art. 1483 Codice civile la perdita del bene per effetto della rivendicazione fatta valere su di essa da un terzo comporta la richiesta di risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito e delle spese sostenute come i costi notarili per la compravendita e il mutuo.

Ultimo aggiornamento agosto 2023

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