Altri marchi del Gruppo:
Trovaprezzi
Prestitionline.it
Segugio.it
logo mutuionline.it
Chiama gratis 800 99 99 95 Chiama gratis 800 99 99 95

Erogazione del mutuo

L’erogazione del mutuo è il momento conclusivo del lungo processo finanziario che ha portato il mutuatario a ottenere il finanziamento, rappresentando inoltre l’inizio del pagamento delle rate.

mazzette di banconote sormontate da una casa
L'erogazione del mutuo

Al termine del processo istruttorio di una richiesta di mutuo la banca comunica al notaio i termini per la stipula dell’atto con il quale si dispone il credito. Le modalità con le quali il denaro viene erogato dipendono dalle istruzioni che il mutuatario impartisce alla banca, ma che solitamente avviene a mezzo di:

  • assegno circolare;
  • bonifico bancario.

In entrambe le ipotesi il mutuatario comunica alla banca il destinatario della somma erogabile, che può essere lui stesso oppure il venditore dell’abitazione sulla quale verrà iscritta la garanzia ipotecaria. Gli estremi degli assegni o gli identificativi del bonifico verranno forniti al notaio per riportarli nell’atto, per tracciarne la movimentazione e avere la conferma della finalità del mutuo, in relazione agli eventuali benefici come nel caso del mutuo prima casa.

Ipotesi particolari di erogazione sono rappresentate da:

  • surroga mutuo prima casa, dove, essendo un subentro tra banche, il beneficiario dev’essere necessariamente il precedente istituto erogante, per una somma esattamente coincidente al debito residuo;
  • mutuo liquidità, dove l’erogazione deve avvenire direttamente al mutuatario, che vincola un suo immobile per ottenere una somma di denaro non finalizzata all’acquisto dello stesso.

Per quanto riguarda le tempistiche per l’erogazione questa può avvenire in due modi:

  • contestuale;
  • al consolidamento ipotecario.

Nel primo caso, in sede di compravendita la banca destinerà la somma erogata con il mutuo per saldare il venditore nello stesso momento della stipula del rogito, casistica utilizzata normalmente quando il venditore è un privato non soggetto a fallimento. Nell’ipotesi invece di un venditore fallibile, tipico delle Società immobiliari o di un costruttore edile, l’erogazione potrà essere disposta al consolidamento dell’ipoteca; il notaio trattiene le somme fino a quando l’ipoteca iscritta in conservatoria sarà effettivamente in primo grado, solitamente dopo 10 giorni dall’iscrizione. 

Ultimo aggiornamento ottobre 2023

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 5 su 5 (basata su 1 voto)

Termini correlati