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Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva per i mutui è una particolare tipologia d’imposta, calcolata in maniera proporzionale, che viene assolta in sostituzione di altre imposte.

sacco con scritta tassa e monete
Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva è stata introdotta nel 1973, ed è dovuta per tutte le tipologie di finanziamento che hanno una durata superiore ai 18 mesi, ricomprendendo quindi tutte le operazioni a medio-lungo termine, tra le quali rientrano i mutui per l’acquisto della casa. Sono quindi soggetti al pagamento dell’imposta sostitutiva:

  • i mutui ipotecari, ossia i mutui sottoscritti attraverso la concessione di un’ipoteca sull'immobile acquistato;
  • i mutui chirografari, vale a dire quei mutui della durata massima di 15 anni garantiti da un solo documento, definito chirografo;
  • le aperture di credito.

Una delle particolarità dell'imposta sostitutiva è che, pur essendo dovuta dal contribuente, essa è trattenuta direttamente dalla banca o dall’istituto di credito che concede il mutuo. La banca, applicando il meccanismo del sostituto di imposta, ritiene l’ammontare dell’imposta dall’importo erogato, assolvendo quindi al pagamento con un versamento diretto all’erario, ma in nome e per conto del cliente.

L’imposta sostitutiva è un’imposta opzionale che garantisce un vantaggio fiscale al contribuente, attraverso uno sconto sull’ammontare dei singoli tributi, consentendo un versamento unico in sostituzione del pagamento di diverse tipologie di imposte. Il pagamento dell’imposta sostitutiva consente infatti di evitare:

  • le imposte ipotecarie;
  • l'imposta di registro;
  • l’imposta di bollo;
  • le imposte catastali;
  • le tasse sulle concessioni governative.

Il valore dell’imposta sostitutiva viene calcolato in termini percentuali. Nel caso di mutui contratti per l’acquisto della prima casa, da adibire ad abitazione principale, l’imposta sostitutiva è pari allo 0.25% dell'importo erogato con il finanziamento. Anche nel caso di mutui finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di uffici, di depositi o di magazzini l’imposta risulta pari allo 0.25%. Qualora invece il mutuo venisse contratto per l’acquisto o per la ristrutturazione di una seconda casa, quest’imposta sarà pari al 2%.

Ultimo aggiornamento giugno 2023

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